Registrazione copyright
Copyright e diritto d’autore, cosa sono e cosa proteggono
Il nostro team può fornirti assistenza per tutelare i diritti d’autore sulle tue opere creative di qualunque tipo.
Il nostro team può fornirti assistenza per tutelare i diritti d’autore sulle tue opere creative di qualunque tipo.
Per “copyright” si intendono i diritti che un autore vanta su un’opera intellettuale di carattere creativo.
In Italia, con il termine “copyright” si fa specificamente riferimento alla Legge sul diritto d’Autore che prevede la protezione di opere dell’ingegno di carattere creativo e originale che appartengono ai seguenti campi:
Qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Il copyright conferisce all’autore di un’opera creativa i diritti di sfruttamento economico e morali, che approfondiremo sotto nel dettaglio.
Ti assistiamo nelle procedure di registrazione del tuo lavoro in Italia presso la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).
Ti supportiamo per assicurare che i tuoi diritti d’autore vengano rispettati.
Beneficia dei vantaggi garantiti dalla paternità della tua opera.
In riferimento all’Art. 2 della Legge sul diritto d’Autore, sono proteggibili le seguenti tipologie di opere creative:
Chi è l’autore dell’opera?
Può sembrare un chiarimento scontato, ma è bene puntualizzare che il titolare del diritto d’autore è colui che ha creato l’opera. Questi rimane inoltre considerato tale fino a eventuale prova contraria.
Secondo l’Art. 8 LA infatti:
“È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.”
Nel caso di un’opera creata da due o più persone, il diritto d’autore spetterà in egual misura a tutti gli autori coinvolti nella creazione, salvo diverso accordo tra le parti.
Esistono tuttavia alcuni casi eccezionali rispetto alla regola poc’anzi indicata dove il diritto d’autore è in capo a soggetti terzi. Elenchiamo di seguito tali casi.
Ipotizziamo un’azienda informatica dove il datore di lavoro richieda lo sviluppo di un nuovo programma per elaborare ad un dipendente.
In questo caso, sarà il datore di lavoro ad essere titolare di tutti i diritti di sfruttamento economico sul programma sviluppato dal lavoratore nell’esecuzione delle sue mansioni, salvo il diritto morale di quest’ultimo di essere riconosciuto quale autore del medesimo.
In linea generale dunque, se l’opera è stata creata nel corso e nell’adempimento di un contratto di lavoro, il diritto esclusivo sull’opera stessa spetta al datore di lavoro.
Le considerazioni svolte sopra valgono anche in caso di committenza all’autore di un’opera.
Si consideri il caso in cui vengano commissionati ad un fotografo alcuni scatti professionali da utilizzare per fini commerciali.Salvo patto contrario e previo pagamento a favore del fotografo di un equo corrispettivo, il titolare del diritto d’autore sarà il committente di tale progetto.
Vi è infine il caso delle amministrazioni pubbliche, degli enti privati che non perseguono scopi di lucro, delle accademie e di altri enti pubblici culturali cui spetterà ogni diritto d’autore su opere create o commissionate e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese.
Il diritto d’autore sorge al momento della creazione dell’opera.
Per gli autori è quindi sufficiente dimostrare di essere i creatori dell’opera e di averla realizzata prima di altri, senza obbligo di ricorrere ad alcun tipo di deposito come invece accade per marchi, design e brevetti.
Riproponiamo qui di seguito un estratto dell’Art. 8 della Legge sul diritto d’Autore a mente del quale: “È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, […]”.
È in ogni caso consigliato all’autore di un’opera di depositarla presso un ente che ne certifichi la data di creazione, ruolo assunto dalla SIAE per quanto concerne il territorio italiano.
Attenzione: prima di procedere con la domanda di deposito è bene assicurarsi tramite il parere di un esperto in materia IP che l’opera rientri tra le categorie di opere tutelabili; questo perché la SIAE non effettua controlli e verifiche sulla tipologia e contenuto del diritto che si intende proteggere.
La legge sul diritto d’autore prevede le due seguenti tipologie di diritti in capo all’autore:
All’autore è riconosciuto il diritto di utilizzazione economica dell’opera in via esclusiva, secondo le forme e le modalità previste dalla legge. Nessun terzo potrà esercitare gli stessi diritti senza previo consenso da parte dell’autore, concesso solitamente tramite la corresponsione di corrispettivo economico.
Nello specifico, i diritti di sfruttamento economico riservati all’autore consentono a quest’ultimo di:
In sostanza, l’autore ha il diritto esclusivo di trarre qualunque tipo di beneficio economico dall’opera protetta da copyright. I diritti patrimoniali possono essere trasferiti a terzi.
L’Art. 20 della Legge sul diritto d’Autore stabilisce che:
“l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
I diritti morali di un’opera creativa sono sempre esercitabili, inalienabili e irrinunciabili da parte dell’autore.
Allo stesso modo, i diritti morali relativi a un’opera possono essere fatti valere dagli eredi dell’autore dopo la sua morte, senza limite di tempo.
Esistono alcuni casi in cui l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore è libero, senza che sia necessaria alcuna forma di consenso da parte dell’autore. Qui di seguito alcuni esempi:
In tutti questi casi è consentito l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore altrui in quanto non vengono perseguiti scopi di lucro o commerciali, ma bensì unicamente obiettivi didattici o critici. Tale condizione deve essere sempre rispettata, pena la violazione dei diritti d’autore altrui.
Ulteriore requisito richiesto dalla legge in questi casi è che il titolo dell’opera e il nome dell’autore vengano sempre menzionati.
La violazione del copyright può essere perseguibile sia in sede civile che in sede penale con il fine ovvio di tutelare il titolare dei diritti. Violare i diritti d’autore non è quindi una questione da prendere alla leggera.
Prestare attenzione alle condizioni d’uso di opere e contenuti che si intendono utilizzare è di fondamentale importanza per non incorrere in violazioni del copyright.
I tuoi diritti d’autore sono stati violati?
Ecco due delle azioni che potresti intraprendere
Se temi una violazione del tuo diritto di utilizzazione economica dell’opera o se intendi impedire la continuazione o ripetizione di una violazione già avvenuta, il Giudice può disporre un’inibitoria e fissare una somma a titolo di penale per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
La violazione dei tuoi diritti d’autore ti consente di richiedere il risarcimento dei danni sofferti a causa della condotta altrui. La consulenza di un professionista in proprietà intellettuale è fondamentale per poter attuare la migliore azione legale per la difesa dei tuoi diritti.
Hai qualche domanda in particolare?
Contattaci subito. Il nostro Team ti darà tutte le informazioni che stai cercando!
In Italia i termini copyright e diritto d’autore sono comunemente utilizzati come sinonimi e vengono impiegati indistintamente per riferirsi allo stesso concetto.
Nello specifico però, il termine “copyright” deriva dalla legge anglosassone che conferisce all’autore il letterale diritto di copia di un’opera.
In Italia, ai sensi dell’Art. 25 della Legge sul diritto d’Autore:
“Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte”.
Alla luce di quanto sopra, una volta trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore, i diritti patrimoniali esclusivi legati allo sfruttamento economico dell’opera (riproduzione, distribuzione, utilizzo, etc.) scadono definitivamente.
Cosa succede allora quando il diritto d’autore si esaurisce?
Allo scadere dei termini stabiliti dalla legge le opere diventano di “pubblico dominio”, ovvero sono utilizzabili liberamente da chiunque purché non si leda l’onore dell’autore.
Il principio di esaurimento prevede che, una volta immessa in commercio l’opera da parte dell’autore, questi non potrà più opporsi alla sua circolazione successiva (es. vendita o regalo a terzi), salvo alcune eccezioni.
Se la rivendita dell’opera acquistata in via legittima è sempre consentita senza necessità di autorizzazione da parte dell’autore, non sarà comunque possibile procedere alla sua copia o duplicazione.
La Convenzione di Berna del 1886 stabilisce che ogni paese firmatario deve riconoscere come protetto dal diritto d’autore anche il lavoro creato da cittadini di altri stati aderenti alla Convenzione.
Le disposizioni di Legge sul diritto d’Autore si applicano quindi a tutte le opere di autori italiani, ovunque pubblicate per la prima volta e alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
I diritti patrimoniali (o diritti di utilizzazione economica) di un’opera possono essere ceduti e trasferiti a terzi.
I diritti morali sono invece inalienabili, irrinunciabili e restano quindi sempre in capo all’autore dell’opera.
Scrivici e verrai contattato il prima possibile da un professionista
del nostro studio che sarà pronto a consigliarti la strada migliore per proteggere la tua proprietà intellettuale.