La tutela doganale nella lotta alla contraffazione
Pillole introduttive in risposta agli interrogativi principali in tema di contraffazione e breve excursus sugli strumenti più efficaci, idonei ad ostacolare il fenomeno contraffattivo.
1. Cos’è la contraffazione?
La contraffazione è un reato che colpisce profondamente l’economia mondiale, lede non solo il processo produttivo delle imprese, ma mette anche in pericolo la salute, la sicurezza dei consumatori e l’ambiente.
Da non sottovalutare, in quest’ottica, il grave nocumento per le aziende connesso alle mancate vendite, alla lesione dell’immagine e, conseguentemente, alla riduzione del fatturato che non può che condurre alla riduzione del numero di assunzioni.
Inoltre, i prodotti contraffatti – oltre a svilire i diritti di proprietà intellettuale sui quali le aziende investono – essendo fabbricati al di fuori dei canali legali, non garantiscono il rispetto degli standard di produzione e qualità stabiliti a livello nazionale ed europeo, con evidenti possibili riflessi negativi in termini di sicurezza del consumatore.
Vanno poi considerati anche i potenziali risvolti sociali connessi non solo allo sfruttamento dei soggetti deboli, con evasioni contributive, e alla carenza di coperture assicurative, ma anche al possibile coinvolgimento in tali operazioni di organizzazioni criminose.
Da ultimo, non vanno dimenticati i danni provocati all’Erario, attraverso l’evasione dell’I.V.A. e delle imposte sui redditi, nonché al regolare funzionamento del mercato a causa della concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione.
Spesso il consumatore non è consapevole del danno e dei rischi a cui potrebbe andare incontro acquistando un prodotto contraffatto: il fenomeno contraffattivo interviene in qualsiasi settore e soprattutto nell’ambito dei beni di largo consumo, quali farmaci, generi alimentari, cosmetici, ricambi per auto, giocattoli, abbigliamento, prodotti elettronici e informatici.
Si tenga debitamente a mente che tale fenomeno, prima ancora di essere sanzionato, può essere prevenuto e uno dei canali più rapidi ed efficaci è sicuramente l’intervento in Dogana.
2. Cosa si intende per merci contraffatte e merci usurpative?
Per “merci contraffatte” si intendono quei beni che violano i diritti di proprietà industriale altrui e specificamente un marchio o un’indicazione geografica.
Sostanzialmente a tali merci vengono apposti, senza autorizzazione, segni identici a quelli validamente registrati per la stessa tipologia di merci oppure segni che non possano essere distinti nei loro aspetti essenziali dai segni registrati: si parla, in tal senso, di riproduzione abusiva e di imitazione.
Si ricorda che anche l’imballaggio, l’etichetta, l’adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni documento analogo possono essere oggetto di contraffazione.
Per merci usurpative, invece, si intendono merci che sono oggetto di un’azione che viola un diritto d’autore o un diritto ad esso connesso oppure un disegno o modello (nel linguaggio comune, design) e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare o di una persona autorizzata: più comunemente, tale fenomeno è conosciuto come pirateria.
I diritti di proprietà intellettuale tutelati in materia di contraffazione e di pirateria comprendono: marchi, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, denominazioni commerciali, brevetti, disegni e modelli, modelli di utilità, certificati complementari di protezione, novità vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori, diritto d’autore e diritti ad esso connessi.
Ricordiamo, dunque, che requisito indispensabile per la tutela dalla contraffazione e pirateria è vantare un diritto di proprietà intellettuale validamente registrato.
3. Come possono circolare le merci contraffatte/usurpative?
A livello doganale solitamente si presenta la seguente casistica:
- merci contraffatte in arrivo da Paesi Terzi in porti e aeroporti;
- merci contraffate sdoganate in altri Paesi Europei, ovvero immesse in libera pratica in un Paese dell’Unione Europea per poi essere destinate al consumo in un altro Stato membro;
- merci contraffatte prodotte sul territorio nazionale, ovvero la cosiddetta “contraffazione di pregio” eseguita in opifici nei quali sono prodotti articoli di alta qualità immessi sul mercato da organizzazioni criminose. Quest’ultimo caso, per ovvi motivi, è chiaramente il più problematico da gestire.
L’intervento in dogana è previsto per:
- le merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione;
- le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica per l’esportazione o la riesportazione;
- le merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.
4. Quali strumenti abbiamo a disposizione per ostacolare il fenomeno contraffattivo?
Elaborato ed avviato a partire dal 2004, il progetto FALSTAFF (Fully Automated Logical System To Avoid Forgery & Fraud) mira a promuovere la circolazione di merci originali.
Il progetto si concretizza nell’implementazione nel sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) che consiste in una vera e propria “vetrina multimediale di prodotti autentici”. La corrispondente banca dati è alimentata dalle informazioni rese disponibili dai titolari di diritti di proprietà intellettuale e consente di confrontare i prodotti sospettati di contraffazione con i prodotti originali.
FALSTAFF, infatti, riceve i dati multimediali forniti dalle aziende a corredo delle istanze di tutela e li rende disponibili, in tempo reale, ai funzionari doganali per riconoscere i prodotti contraffatti e per individuare i prodotti non conformi agli standard di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.
L’istanza di tutela doganale viene compilata e trasmessa tramite un portale online presente sul sito web dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e deve essere presentata dal titolare – si consiglia, vista la tecnicità delle informazioni da inserire, di presentarla tramite un Consulente in Proprietà Industriale – di un diritto di proprietà intellettuale che sia valido in uno o più stati membri dell’Unione Europea.
L’istanza può essere nazionale o unionale a seconda del mercato interessato e deve contenere prova della titolarità e validità del diritto di proprietà intellettuale nell’Unione Europea o nel territorio dello Stato presso la cui dogana si presenta l’istanza.
All’istanza di tutela doganale vanno allegate tutte le informazioni necessarie per distinguere le merci contraffatte o usurpative dagli originali, quali:
- una descrizione tecnica delle merci originali, correlata possibilmente con fotografie del prodotto e dell’imballaggio;
- un elenco di produttori/distributori/licenziatari autorizzati;
- il Paese o l’area geografica di possibile provenienza delle merci contraffatte o usurpative e un elenco di probabili destinatari delle merci in violazione, creando una sorta di “mappa” degli itinerari doganali;
- informazioni circostanziate sul tipo o sulle modalità della contraffazione, se conosciute.
Ogni titolare che richiede un intervento di tutela di un proprio diritto di proprietà intellettuale genera, dunque, nella banca dati una scheda dove vengono registrate, per ogni prodotto, le informazioni di carattere tecnico che lo caratterizzano.
L’istanza di tutela doganale ha la durata di un anno e può essere oggetto di rinnovo.
Di recente, il sistema FALSTAFF è stato arricchito di nuove funzionalità per recepire le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) nr. 608/2013 e, in particolare, per realizzare un dialogo applicativo con la banca dati CO.PI.S. (anti-COunterfeit and anti PIracy information System), sviluppata dalla Commissione Europea per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande di tutela e il blocco delle merci.
5. Come si svolge la relativa procedura?
In caso di sospetto di merci che si presume possano violare un diritto di proprietà intellettuale per il quale il titolare ha presentato istanza di tutela doganale, l’Ufficio Doganale procede alla sospensione dello svincolo e al blocco delle merci.
The titolare del diritto di proprietà intellettuale interessato viene tempestivamente informato e invitato a ispezionare le merci sospette.
Entro dieci giorni lavorativi (nel caso di merci deperibili, il termine della sospensione è di soli tre giorni lavorativi) il titolare del diritto accerta e comunica per iscritto alle Autorità Doganali se le merci oggetto della procedura violano o meno il diritto in questione.
Qualora il titolare accerti che la merce è contraffatta o usurpativa, deve essere avviato un procedimento giudiziario diretto ad ottenere la conferma giudiziale del sequestro delle merci.
Con specifico riferimento alla normativa italiana, è previsto che l’Ufficio Doganale, nel momento in cui riceve la comunicazione scritta in cui il titolare del diritto conferma l’esistenza della violazione, comunichi la notizia di reato alla Procura della Repubblica che automaticamente avvia un procedimento penale.
Ciò detto, rileviamo in ogni caso che l’intervento dell’Autorità Doganale è previsto sia su istanza di tutela presentata dal titolare sia d’ufficio.
In quest’ultimo caso, qualora l’Autorità Doganale abbia sufficienti motivi per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, può effettuare l’intervento, invitando il titolare del diritto a fornire le informazioni necessarie per confermare il sospetto (eventualmente sospendendo il rilascio delle merci per tre giorni lavorativi al fine di consentire al titolare del diritto di presentare un’istanza di tutela doganale).
Tuttavia, l’efficacia della procedura di tutela doganale aumenta notevolmente in caso di presentazione di istanza.
Concludendo questo excursus, a cui seguirà una rubrica specifica dedicata ai vari temi qui trattati, vorremmo sottolineare l’importanza di prevenire il fenomeno contraffattivo, segnalando che l’efficacia della tutela dipende principalmente dal dettaglio delle informazioni inserite nelle istanze di tutela doganale presentate.
Articolo di:
Valentina Ghelardi