La tutela della proprietà intellettuale in fiera
L’obiettivo principale di questo articolo è quello di evidenziare i passaggi fondamentali per l’ottenimento di una tutela adeguata a livello fieristico ed è stato pensato ad hoc per uno degli eventi più stimolanti e sentiti in Italia, il Salone del Mobile 2022 che si terrà a Milano dal 7 al 12 giugno.
Per una maggiore comprensione, confidando che possa essere una guida utile e al contempo pratica, abbiamo diviso in step i passaggi da effettuare prima, durante e dopo la fiera, rimanendo a disposizione per assistervi nei casi concreti che vorrete sottoporci.
Il primo passaggio necessario è quello di identificare i possibili asset di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia, prodotto o servizio e qualsiasi materiale che si intende mostrare in fiera. Questa analisi consentirà di identificare le forme di tutela potenzialmente utilizzabili: attenzione, molto spesso è possibile ricorrere a più di una singola forma di tutela.
Diversamente, qualora si sia già provveduto a proteggere i propri asset di proprietà intellettuale, è possibile individuare forme di tutela specifiche nel Paese in cui si terrà la manifestazione fieristica, in quanto si ricorda che la protezione accordata ai titoli di proprietà intellettuale solitamente (ad eccezione, ad esempio, dei brevetti) è di tipo territoriale.
È pertanto buona prassi depositare con debito anticipo rispetto all’evento fieristico una domanda di registrazione di brevetto, modello di utilità, disegno e modello, marchio, copyright.
Una volta ottenuta la tutela mediante appunto il deposito di una domanda presso l’Ufficio competente, è importante evidenziare e divulgare al pubblico con apposite diciture che i prodotti e i materiali esposti sono protetti da titoli di proprietà industriale.
L’apposizione di tali diciture non è obbligatoria nella maggior parte dei Paesi; tuttavia, rappresenta un modo semplice per informare clienti e concorrenti che il prodotto è protetto, contribuendo così a prevenire eventuali violazioni.
Alcune fiere sono considerate come “mostre internazionali riconosciute” o “esposizioni nazionali ufficiali”.
In questi casi l’ottenimento di un certificato di esposizione fieristica è sicuramente utile.
In materia brevettuale, infatti, la novità dei brevetti stessi, in caso di evidente abuso da parte di terzi e presentazione in fiere riconosciute, non viene compromessa dalla divulgazione pubblica.
Anche per i design ed i marchi in Unione Europea è estremamente rilevante: qualora si decida di registrare il disegno e modello o il marchio dopo la mostra, presentando il relativo certificato di esposizione fieristica, è possibile ottenere la protezione dalla data del primo giorno della fiera e non dalla successiva data di deposito (c.d. priorità di esposizione fieristica).
Diversamente, per le aziende che non hanno intenzione di registrare il design esposto in fiera, è in ogni caso essenziale utilizzare la priorità di esposizione fieristica per documentare, in caso di potenziali controversie future, la data di prima esposizione del design stesso, nonché di circostanziare l’oggetto della tutela. Tale prova documentale, richiesta in un eventuale giudizio, è solitamente complicata da ottenere.
Prima e durante la fiera è buona prassi indagare se i potenziali trasgressori partecipano all’evento, ad esempio consultando l’elenco degli espositori.
Queste ricerche aiutano nella pianificazione delle iniziative nei confronti di tali terzi, quali l’invio di lettere di diffida oppure mediante azioni giudiziali che mirano alla raccolta della prova delle presunte violazioni di diritti di proprietà intellettuale.
È inoltre possibile informare le autorità doganali, al fine di impedire l’ingresso delle merci contraffatte nel paese.
Durante o dopo la fiera potrebbe, infine, essere necessario tutelarsi contro eventuali contraffattori con azioni giudiziali: esistono diversi rimedi esperibili sia in sede civile che in sede penale.
Esaminando il profilo civile, si può fare ricorso ai procedimenti giudiziari cautelari che mettono a disposizione dei titolari della privativa misure tipiche da utilizzare anche ante causam e che consentono di ottenere una tutela in tempi rapidi.
Tali strumenti consistono nella descrizione e nel sequestro, contemplati all’art. 129 del Codice della Proprietà Industriale, e nell’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale, sulla base dell’art. 131 C.P.I., con l’eventuale ordine di ritiro dal commercio.
La misura tipica della descrizione rappresenta una forma di tutela del diritto alla prova, assicurandone l’assunzione prima che possa divenire difficoltosa se non, addirittura, impossibile.
Il sequestro è, invece, atto a sottrarre al presunto contraffattore la disponibilità dei prodotti e/o dei mezzi utilizzati in violazione di un diritto di privativa altrui, evitando il perdurare della lesione ed assicurando la destinazione degli oggetti sequestrati all’eventuale assegnazione in proprietà al reale titolare dell’esclusiva.
L’inibitoria, volta a prevenire una violazione imminente oppure il suo proseguimento o la ripetizione, interessa non solo i beni contraffatti, ma tutta la produzione, imponendo determinate condotte negative.
L’art. 129, 3° comma, C.P.I. statuisce un limite al sequestro in fiera in quanto “salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima”.
In ogni caso, è espressamente fatta salva dalla norma sopra indicata la possibilità di ottenere sequestri di natura penale ad opera delle competenti autorità.
Ciò significa che, in caso di contraffazione su prodotti esposti in fiera, il rimedio tipico esperibile è rappresentato esclusivamente dalla descrizione con cui si dispone l’accertamento e la fotografia delle caratteristiche dei prodotti precostituendo, in tal modo, in via anticipata, gli elementi di prova della violazione sia dei beni che dei mezzi impiegati per la loro produzione, quali impianti, attrezzature e materiali.
La descrizione viene attuata tramite l’intervento dell’ufficiale giudiziario, il quale ispeziona, anche coattivamente, e descrive (anche mediante l’impiego di mezzi fotografici o di altri ausili tecnici di accertamento) i prodotti sospetti, accedendo nei luoghi in cui si trovano ed acquisendo così la prova della violazione della privativa, in vista di un giudizio ordinario.
Sotto il profilo penale, invece, opera l’art. 127, 1° comma, C.P.I. – rimanendo, tuttavia, salva l’applicazione degli articoli 473, 474 (reati di contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 517 (vendita di prodotti con segni falsi) del Codice Penale – che prevede sanzioni penali e amministrative.
Per ovviare alle lungaggini temporali ed ai costi che comporta la tutela giurisdizionale, gli organizzatori di alcuni eventi fieristici hanno sviluppato specifiche forme di autodisciplina, previste da appositi Regolamenti interni da intendersi quale parte integrante del contratto di esposizione, atte al rispetto delle altrui privative e alla creazione di una procedura snella, rapida ed efficace per rimuovere l’eventuale violazione dei diritti di privativa altrui.
Nella speranza che questa guida pratica si sia rivelata utile, consigliamo di non sottovalutare tale tipologia di problematiche e di prestare maggiore attenzione a ogni singolo aspetto e passaggio della tutela delle privative, per poi chiaramente affidarsi ad un professionista esperto che possa consigliarvi nella scelta delle differenti azioni da intraprendere.
Valentina Ghelardi
Se vuoi avere più informazioni sul mondo della Proprietà Intellettuale contattaci subito, risponderemo a ogni tua domanda.
Mail: info@dedos-patent.com
Telefono: +39 02 865156